Registro Operatori di Comunicazione (ROC)

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) è stato istituito con legge n. 249/1997 (art.1, comma 6, lettera a), punto 5).

Esso costituisce l’anagrafe degli operatori di comunicazione ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute negli allegati A e B alla delibera Agcom n.666/08/Cons “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche e integrazioni.

Scopo del ROC è di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese, oltre a quello di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della concorrenza. A seguito della stipula della convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni l’Agcom ha delegato al Corecom lo svolgimento dei compiti relativi alla tenuta e all’aggiornamento del Registro:

  • espletamento dell’istruttoria dei procedimenti di iscrizione verificando la sussistenza dei requisiti richiesti;
  • aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite dai soggetti tenuti all'iscrizione;
  • rilascio delle certificazioni richieste dagli operatori attestanti la loro regolare iscrizione;
  • emanazione dei provvedimenti di iscrizione, improcedibilità, diffida, cancellazione (ai sensi dell’art.12, commi 1,2,3 dell’allegato ‘A’ della delibera n.666/08/Cons)

Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 dell’AGCOM, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (Allegato A, Del. 666/08/CONS) e le dichiarazioni obbligatorie per iscriversi al ROC, per gli iscritti e per i richiedenti i contributi all'editoria (Allegato B, Del. 666/08/CONS).

 

Operatori con sede in Umbria tenuti all'iscrizione al ROC

a) Operatori di rete (art. 2, comma 1, lett. a.)
b) Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici-SMAV-R/ Fornitore di contenuti (art. 2, comma 1, lett. b.)
c) Fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato (art. 2, comma 1, lett. c.)
d) Soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione (art. 2, comma 1, lett. d.)
e) Imprese concessionarie di pubblicità (art. 2, comma 1, lett. e.)
f) Imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi (art. 2, comma 1, lett. f.)
g) Agenzie di stampa (art. 2, comma 1, lett. g.)
h) Editori di giornali quotidiani, periodici o riviste (art. 2, comma 1, lett. h.)
i) Soggetti esercenti l’editoria elettronica (art. 2, comma 1, lett. i.)
j) Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica (art. 2, comma 1, lett. j.)
k) Operatori economici esercenti l'attività di call center (art. 2, comma 1, lett. k.)
l) Soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione (art. 2, comma 1, lett. l.)

 

Modalità di accesso al sistema ROC

La delibera n. 393/12/CONS dell’AGCOM dispone nuove modalità di gestione telematica del ROC all'interno del portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Può operare su Impresainungiorno il rappresentante legale autenticandosi con CNS, Carta nazionale dei servizi, o con SPID, Sistema pubblico identità digitale https://www.agcom.it/avvisi-agli-operatori

 

Comunicazione annuale telematica al Registro degli operatori di comunicazione

Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (Regolamento), i soggetti iscritti al ROC sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicarne l’aggiornamento.

La comunicazione deve essere trasmessa:
- per i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio;
- per i restanti soggetti entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

La comunicazione annuale deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere previa registrazione al portale stesso da parte del legale rappresentante

Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center sono esonerati dagli obblighi di trasmissione della comunicazione annuale. Si sottolinea che la mancata trasmissione della comunicazione annuale è sanzionata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento e si ricorda altresì che, ai sensi dell’ art. 12, comma 2 dell’allegato A sopra ricordato, è prevista la cancellazione d’ufficio laddove i soggetti iscritti non abbiano effettuato la comunicazione annuale da oltre tre anni consecutivi.