Registro Operatori di Comunicazione (ROC)

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) è stato istituito con legge n. 249/1997 (art.1, comma 6, lettera a), punto 5).

Esso costituisce l’anagrafe degli operatori di comunicazione ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute negli allegati A e B alla delibera Agcom n. 666/08/CONS - “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche e integrazioni.

Scopo del ROC è di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese, oltre a quello di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della concorrenza. A seguito della stipula della convenzione per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni l’Agcom ha delegato al Corecom lo svolgimento dei compiti relativi alla tenuta e all’aggiornamento del Registro:

  • espletamento dell’istruttoria dei procedimenti di iscrizione verificando la sussistenza dei requisiti richiesti;
    aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite dai soggetti tenuti all'iscrizione; 
  • rilascio delle certificazioni richieste dagli operatori attestanti la loro regolare iscrizione;
    emanazione dei provvedimenti di iscrizione, improcedibilità, diffida, cancellazione (ai sensi dell’art.12, commi 1,2,3 dell’allegato ‘A’ della delibera n.666/08/Cons)
    Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 dell’AGCOM, entrata in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC (Allegato A, Del. 666/08/CONS) e le dichiarazioni obbligatorie per iscriversi al ROC, per gli iscritti e per i richiedenti i contributi all'editoria (Allegato B, Del. 666/08/CONS).

In data 13 settembre u.s., con delibera n. 224/23/CONS, il Consiglio dell’Autorità ha istituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, l'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana, modificando a tal fine il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) ed il modello 24/ROC  per consentire ai fornitori di servizi di media di comunicare i criteri, tra quelli declinati dall’articolo 2, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, in base ai quali sono soggetti alla giurisdizione italiana.
Con la medesima delibera è stato prorogato di sessanta giorni il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 5, della delibera n. 105/23/CONS, nella parte relativa alle disposizioni che introducono l’obbligo di iscrizione al ROC per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.
I fornitori non ancora iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione dovranno indicare il criterio/i all’atto dell’iscrizione al Registro, mentre i soggetti già iscritti dovranno dichiarare tale informazione con una comunicazione di variazione ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato A alla delibera 666/08/CONS.
L'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana sarà reso disponibile sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it
 

Con la delibera n. 270/23/CONS, l’Autorità, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25,
comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha disciplinato l’obbligo, per i fornitori di servizi
postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, di iscrizione al Registro degli
Operatori di Comunicazione e Postali.


In base alle nuove norme, i fornitori di servizi postali e di consegna dei pacchi, già in possesso di
titolo abilitativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di
comunicazione e postali entro il 15 febbraio 2024, in modalità telematica, accedendo all’indirizzo
www.impresainungiorno.gov.it, tramite l’utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale (SPID), e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero tramite altro mezzo di
identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.
 

Le domande di iscrizione inviate saranno istruite dai Comitati Regionali per le Comunicazioni
(Co.Re.Com.) competenti in base alla sede legale del fornitore di servizi postali e di consegna dei
pacchi.
 

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, gli operatori devono presentare una
dichiarazione, redatta secondo il modello 28/ROC, che riporti, oltre alle informazioni di carattere
generale (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o P.IVA), le specifiche del servizio
offerto e del relativo titolo abilitativo.
Operatori con sede in Umbria tenuti all'iscrizione al ROC

a) Operatori di rete (art. 2, comma 1, lett. a.)
b) Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (art. 2, comma 1, lett. b.)
c) Fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato (art. 2, comma 1, lett. c.)
d) Soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione (art. 2, comma 1, lett. d.)
e) Imprese concessionarie di pubblicità (art. 2, comma 1, lett. e.)
f) Imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi (art. 2, comma 1, lett. f.)
g) Agenzie di stampa (art. 2, comma 1, lett. g.)
h) Editori di giornali quotidiani, periodici o riviste (art. 2, comma 1, lett. h.)
i) Soggetti esercenti l’editoria elettronica (art. 2, comma 1, lett. i.)
j) Imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica (art. 2, comma 1, lett. j.)
k) Operatori economici esercenti l'attività di call center (art. 2, comma 1, lett. k.)
l) Soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione (art. 2, comma 1, lett. l.)
m) fornitore di servizi di intermediazione on-line (art. 2 comma 1 lettera m)
n) fornitore del motore di ricerca on-line (art. 2 comma 1 lettera n)
o) fornitore di servizi postali  compresi i fornitori  di servizi di consegna pacchi (art. 2 lettera o)

Modalità di accesso al sistema ROC

La delibera n. 393/12/CONS dell’AGCOM dispone nuove modalità di gestione telematica del ROC all'interno del portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Può operare su impresainungiorno il rappresentante legale autenticandosi con CNS, Carta nazionale dei servizi, o con SPID, Sistema pubblico identità digitale https://www.agcom.it/avvisi-agli-operatori

Comunicazione annuale telematica al Registro degli operatori di comunicazione

Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (Regolamento), i soggetti iscritti al ROC sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicarne l’aggiornamento.

La comunicazione deve essere trasmessa:

  • per i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell’assemblea che approva il bilancio; 
  • per i restanti soggetti entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

La comunicazione annuale deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere previa registrazione al portale stesso da parte del legale rappresentante

Le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto disposto dalla sezione relativa alle “Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria” di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center sono esonerati dagli obblighi di trasmissione della comunicazione annuale. Si sottolinea che la mancata trasmissione della comunicazione annuale è sanzionata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento e si ricorda altresì che, ai sensi dell’ art. 12, comma 2 dell’allegato A sopra ricordato, è prevista la cancellazione d’ufficio laddove i soggetti iscritti non abbiano effettuato la comunicazione annuale da oltre tre anni consecutivi.

 

Mod 28/ROC (92.31 KB)