Istanze per le Definizioni delle controversie
Procedura di definizione
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti controversi in caso di conciliazione parziale, gli utenti possono chiedere al Co.re.com Umbria di definire la controversia, se non sono decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, non sia stata adita l'autorità giudiziaria.
La definizione delle controversie aventi a oggetto disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori è di competenza dell'Agcom.
Con il provvedimento di definizione della controversia si può ordinare all'operatore la cessazione della condotta lesiva dei diritti dell'utente nonché il rimborso di eventuali somme non dovute o il pagamento in favore dell'utente di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.
Resta, in ogni caso, salva la possibilità, per le parti, di richiedere il risarcimento del maggior danno in sede giurisdizionale.
La parte che intenda affidare al Co.re.com o all'Agcom la risoluzione della controversia deve effettuare l'accesso con le proprie credenziali alla piattaforma Conciliaweb e compilare l’istanza di definizione con le informazioni richieste:
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'utente;
- numero dell'utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso ad internet, o il codice cliente per le altre tipologie di servizi;
- denominazione dell'operatore;
- i fatti all'origine della controversia;
- le proprie richieste comprensive di una quantificazione in termini economici se possibile;
- eventuali reclami presentati in ordine all'oggetto della controversia ed i documenti che si allegano.
L'istanza deve inoltre indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
Se l'istanza di definizione è ritenuta ammissibile, entro 10 giorni dal suo ricevimento, la piattaforma comunica alle parti l'avvio del procedimento.
Entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio, le parti possono presentare telematicamente memorie e depositare documenti e, nei successivi 10 giorni, possono controdedurre alle posizioni espresse dalla controparte.
Il responsabile del procedimento, in casi eccezionali, può convocare le parti per una udienza di discussione.